Italian Court dismisses appeal for generic legal argument lacking specific factual elements to prove criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Marco Ferrara inadmissible due to a lack of specific factual elements supporting the claim of legal error. The appellant argued that lower courts failed to qualify his conduct as mere passive resistance, but the court found the argument generic and devoid of necessary details for an acquittal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law regarding criminal liability is inadmissible if the grounds are merely apodictic enunciations lacking specific factual elements required to obtain an acquittal, provided the lower court's reasoning is logical and coherent.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MARCO nato a ERICE il 22/05/1998 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 5956/25 FERRARA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso avente a oggetto violazione di legge in ordine alla affermazione di penale responsabilità, in particolare, là dove i giudici di merito non avrebbero ritenuto di qualificare la condotta come mera ipotesi di resistenza passiva, è generico, limitandosi a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito e utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria; che, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1-3 dei "motivi della decisione" della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il