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Ordinanza — n. 28040/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged sentencing increase was adequately argued. The appellant contested the justification for a 45-day increase per offense, but the court found the lower court's reasoning sufficient given the minimal total increase and the general reference to the overall punishment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging the adequacy of sentencing motivation is inadmissible if the contested decision is manifestly unfounded and adequately reasoned, even if specific details are not separately highlighted.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing justification adequacy manifestly unfounded challenge procedural dismissal court costs and fine aggravamento della pena sanzioni penali maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECCI STEFANO nato a ROMA il 19/01/1972 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Necci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la adeguatezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per le lesioni arrecate agli operanti ( 45 giorni per ciascuna delle due condotte contestate) è manifestamente infondata atteso che sul punto la sentenza impugnata non merita censure perchè adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato e il rilievo formulato sul punto con l'appello, indistintamente riferito alla complessiva determinazione del trattamento punitivo, senza dare specifico rilievo alla quota di pena riferita ai detti aumenti per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.