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Ordinanza — n. 28038/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28038/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28038/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BARI TOMMASO nato a MATERA il 23/08/1965 GRAVINA FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 20/05/1956 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Francesco Gravina e Tommaso Di Bari avverso le ordinanze descritte in epigrafe; esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e l'ulteriore memoria trasmessa dai difensori; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè gli atti impugnati - relativi alla reiezione, nel corso dell'udienza preliminare, delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio dei due ricorrenti- non danno corpo ad alcuna abnormità, nè strutturale né funzionale, tale da legittimarne l'impugnazione, trattandosi di valutazioni che, oltre a risultare solo interlocutorie, potranno ritenersi suscettibili di verifica quanto alla relativa legittimità, se confermate, con la sentenza che definisce, in termini di eventuale responsabilità, la posizione dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, resa de plano perché l'impugnazione risulta proposta contro provvedimenti non impugnabili, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28038/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore impugnabilità di decisioni incidentali legittimità della carcerazione preventiva interdizione civile inutilizzabilità delle prove illecite perdita dell'interesse degno di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BARI TOMMASO nato a MATERA il 23/08/1965 GRAVINA FRANCESCO PAOLO nato a MATERA il 20/05/1956 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Francesco Gravina e Tommaso Di Bari avverso le ordinanze descritte in epigrafe; esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e l'ulteriore memoria trasmessa dai difensori; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè gli atti impugnati - relativi alla reiezione, nel corso dell'udienza preliminare, delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio dei due ricorrenti- non danno corpo ad alcuna abnormità, nè strutturale né funzionale, tale da legittimarne l'impugnazione, trattandosi di valutazioni che, oltre a risultare solo interlocutorie, potranno ritenersi suscettibili di verifica quanto alla relativa legittimità, se confermate, con la sentenza che definisce, in termini di eventuale responsabilità, la posizione dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, resa de plano perché l'impugnazione risulta proposta contro provvedimenti non impugnabili, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.