Cassation appeal dismissed as inadmissible for direct requests and repetitive complaints already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained direct requests for a suspended sentence never previously raised and complaints merely restating issues already rejected. The appellant argued against the factual reconstruction and the non-applicability of Article 131-bis, but the court found these arguments legally correct and free of logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal questions; direct requests for specific sentencing measures or complaints that merely reproduce arguments already fully examined and dismissed by the courts of first and second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI MAURIZIO (CUI 03DA7A3) nato a PALERMO il 27/06/1989 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Di Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a rivolgere direttamente alla Corte di Cassazione istanze decisorie - la concessione della sospensione condizionale, sollecitata nella parte finale dell'ultimo motivo di impugnazione- mai prospettate in precedenza, si sostanzia in doglianze - dirette a contestare il giudizio di responsabilità per le diverse ipotesi allo stesso ascritte sulla base di una ricostruzione del fatto non riscontrata dalle due sentenze di merito con doppia verifica conforme ma anche a sollecitare il controllo della Corte rispetto alla ritenuta non applicabilità dell'art. 131 bis e alla misura della pena - meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.