Italian court dismisses civil appeal against acquittal, ruling only appeal is admissible for nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil appeal filed by Maria Domenica Paris against the acquittal of Domenico De Angelis inadmissible. Paris argued for a merits review, but the court held that only an appeal based on nullity grounds is permitted against preliminary judge acquittals. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Paris was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 428, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against an acquittal by the preliminary judge is admissible only if based on nullity grounds; a general appeal on the merits is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PARIS MARIA DOMENICA nato a ATRI il 19/04/1964 nel procedimento a carico di: DE ANGELIS DOMENICO nato a CAMPOBASSO il 31/08/1965 avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Domenica Paris, persona offesa nel procedimento penale promosso nei confronti di Domenico De Angelis, definito con la sentenza impugnata di non luogo a procedere ex art. 425 cpp per la ritenuta insussistenza della calunnia allo stesso contestata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta nel merito la decisione assunta, prospettando violazioni di legge sostanziale e vizi della motivazione, è inammissibile perché, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, è consentito proporre esclusivamente appello, peraltro solo in ragione dei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, Martelli, Rv. 273263 - 01; cfr. pure Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 - 01), aspetto, quest'ultimo, che impedisce anche di qualificare il ricorso in termini di appello; ritenuto che, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare nei termini di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 202