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Ordinanza — n. 28030/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to recidivism operativity findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Monica Corda inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Corda challenged the lower court's confirmation of recidivism, arguing for legal violations and motivational defects. The court rejected these claims, finding the appellate judgment logically sound and adequate despite its brevity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violations of law or defects in reasoning are manifestly unfounded, as the challenged judgment is supported by arguments free of logical incongruences and sufficient to the genericity of the complaint.

Parole chiave

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recidivism operativity inadmissible appeal manifestly unfounded logical incongruences procedural costs Cassation review motivational defects recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA MONICA nato a LIVORNO il 06/07/1977 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Monica Corda avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata diretta a contestare, in ragione di ritenute violazioni di legge e asseriti vizi di motivazione le valutazioni spese riguardo alla confermata operatività della recidiva è manifestamente infondata perché su tale punto la sentenza impugnata risulta sorretta da un argomentare privo di incongruenze logiche e, per quanto sintetico, parimenti adeguato alla genericità del rilievo formulato su punto con l'appello, tanto da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede ; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.