Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts on recidivism and sentencing are not reviewable in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sambe Bara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the confirmed recidivism and the imposed sentence, arguing legal violations and reasoning defects. The court rejected these claims because the contested evaluations were based on sufficient and logical reasoning that adequately addressed the defense's arguments, making the judgment unchallengeable at this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Appeals in this stage are inadmissible when they contest factual evaluations on recidivism or sentencing measures that are supported by sufficient, non-illogical reasoning and a proper examination of defense submissions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBE BARA nato il 24/04/1975 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Sambe Bara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto mirano a contestare, in ragione di ritenute violazioni di lege e asseriti vizi di motivazione, le valutazioni spese riguardo alla confermata operatività della recidiva nonchè alla misura della pena irrogata quando di contro la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.