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Ordinanza — n. 28027/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to recidivism assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of recidivism, arguing the evaluation was flawed. The court rejected this because the first-instance judgment was sufficiently motivated and logically addressed the defense's arguments, rendering it unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal contesting the factual assessment of recidivism is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and logically sound.

Parole chiave

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recidivism assessment inadmissible appeal manifestly unfounded sufficient motivation Cassation procedure recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARDIGLI ALESSANDRO nato a LIVORNO il 20/01/1979 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Scardigli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la valutazione resa nel confermare il giudizio sulla recidiva, contestata e ritenuta dai giudici del merito, è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.