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Ordinanza — n. 28025/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as alleged defect does not meet statutory requirements under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant argued the lower court's sentencing decision suffered a motivation defect regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to specific legal violations, excluding the appellant's claim which did not demonstrate a discrepancy between the request and decision or an illegal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the alleged defect does not fall within the strictly enumerated grounds for violation of law, specifically excluding claims of motivation defects regarding the verification of acquittal causes unless they constitute a clear discrepancy or illegal penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law grounds motivation defect sentencing acquittal causes verification de plano inadmissibility motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 129, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANI BASILIO nato a BARI il 29/03/1960 avverso la sentenza del 27/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Basilio Damiani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina, che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 maggio 2025