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Ordinanza — n. 28024/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28024/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNELLI LUIGI ANTONIO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 09/08/1999 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Antonio Pennelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della irrevocabilità della rinunzia all'impugnazione una volta entrata nella sfera di conoscenza del giudice adito, ( rinunzia) nel caso ribadita personalmente dal ricorrente alla udienza del 23 ottobre 2024, nonché della evidente inconferenza delle considerazioni spese dalla difesa nel rimarcare l'errore nel quale sarebbe incorso il ricorrente nel rendere la rinunzia stessa, tutte peraltro puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28024/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNELLI LUIGI ANTONIO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 09/08/1999 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Antonio Pennelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono manifestamente infondate alla luce della irrevocabilità della rinunzia all'impugnazione una volta entrata nella sfera di conoscenza del giudice adito, ( rinunzia) nel caso ribadita personalmente dal ricorrente alla udienza del 23 ottobre 2024, nonché della evidente inconferenza delle considerazioni spese dalla difesa nel rimarcare l'errore nel quale sarebbe incorso il ricorrente nel rendere la rinunzia stessa, tutte peraltro puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.