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Ordinanza — n. 28023/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for duplicating merit review and for unsupported civil party cost claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible, ruling that two grounds were merely repetitive of arguments already correctly assessed by the lower court. The third ground regarding the civil party's liability for costs was found manifestly unfounded, as the appellate court properly assigned these expenses despite the prosecutor's concurrent objection. Consequently, the appeal was rejected, and the civil party was condemned to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct reasoning, or if the claim for civil party costs lacks factual basis and contradicts established case law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds cassation civil party procedural costs duplicative arguments merit procedural expenses condemnation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
284852), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
284852), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Rv. 232165
Sezione 4, Sentenza n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOMMAVILLA ROBERTA nato a MERANO il 17/10/1971 nel procedimento a carico di: STAFFLER HAIMO nato a BOLZANO il 11/08/1968 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7p letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberta Sommavilla, parte civile costuitita nel procedimento penale promosso nei confronti Haimo Staffler e definito con la sentenza in epigrafe che ne confermato l'assoluzione dall'imputazione di calunnia ascritta al predetto; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale la difesa della ricorrente ha ribadito l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale delimitazione della regiudicanda e alla esclusa configurabilità dei costituti propri del reato ascritto all'imputato; ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte del merito correttamente posto a carico della parte civile appellante le spese processuali del grado malgrado l'analogo gravame contestualmente proposto dalla Procura competente e parimenti rigettato, aspetto coerentemente ritenuto non ostativo alla detta condanna in linea con le indicazioni di principio rese sul tema dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio mostra di aderire (si veda Sez.

U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Rv. 232165, da ultimo confermata da Sezione 4, Sez. 4 , Sentenza n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio