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Ordinanza — n. 27985/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27985/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE LORENZO nato a GIOIOSA JONICA il 26/03/1969 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Lorenzo Bruzzese rilevato che con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; considerato che all'esito della verifica degli atti (consentita data la natura in procedendo dell'eccezione - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta che fin dall'udienza preliminare del 24 ottobre 2013, la questione venne risolta in corretti termini giuridici, essendosi sottolineato, con ordinanza del g.u.p., la correttezza della indicazione di assenza presente sul plico, e, quindi, della conseguente notifica per avvenuta giacenza presso la residenza anagrafica (dove, anche in seguito, risultano comunicati a mani tutti gli atti successivi), e, al contempo, l'irrilevanza dell'erronea indicazione di irreperibilità (posta assieme a quella di temporanea assenza); ritenuto pertanto che l'eccezione è meramente ripetitiva e manifestamente infondata; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, relativo alla dichiarazione di responsabilità, si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, sulla base della rilettura delle testimonianze, e della elaborazione di ipotesi ricostruttive alternative; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, degna per un atto di appello, ma incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o 'incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocuii, tanto grave deve essere il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27985/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta che fin dall'udienza preliminare del 24 ottobre 2013, la questione venne risolta in corretti termini giuridici, essendosi sottolineato, con ordinanza del g.u.p., la correttezza della indicazione di assenza presente sul plico, e, quindi, della conseguente notifica per avvenuta giacenza presso la residenza anagrafica (dove, anche in seguito, risultano comunicati a mani tutti gli atti successivi), e, al contempo, l'irrilevanza dell'erronea indicazione di irreperibilità (posta assieme a quella di temporanea assenza); ritenuto pertanto che l'eccezione è meramente ripetitiva e manifestamente infondata; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, relativo alla dichiarazione di responsabilità, si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, sulla base della rilettura delle testimonianze, e della elaborazione di ipotesi ricostruttive alternative; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, degna per un atto di appello, ma incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o 'incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocuii, tanto grave deve essere il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi probatori difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazione motivata censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE LORENZO nato a GIOIOSA JONICA il 26/03/1969 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Bruzzese rilevato che con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari; considerato che all'esito della verifica degli atti (consentita data la natura in procedendo dell'eccezione - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) risulta che fin dall'udienza preliminare del 24 ottobre 2013, la questione venne risolta in corretti termini giuridici, essendosi sottolineato, con ordinanza del g.u.p., la correttezza della indicazione di assenza presente sul plico, e, quindi, della conseguente notifica per avvenuta giacenza presso la residenza anagrafica (dove, anche in seguito, risultano comunicati a mani tutti gli atti successivi), e, al contempo, l'irrilevanza dell'erronea indicazione di irreperibilità (posta assieme a quella di temporanea assenza); ritenuto pertanto che l'eccezione è meramente ripetitiva e manifestamente infondata; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, relativo alla dichiarazione di responsabilità, si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, sulla base della rilettura delle testimonianze, e della elaborazione di ipotesi ricostruttive alternative; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, degna per un atto di appello, ma incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o 'incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocuii, tanto grave deve essere il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 Il Consigliere relatore _ Il