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Ordinanza — n. 27984/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of reasoning as it applies only to sentencing, not plea agreement judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the alleged lack of reasoning does not apply to sentencing judgments. The appellant challenged a plea agreement decision, arguing insufficient motivation, but the court noted that only specific grounds like legal misclassification or penalty illegality are permissible for such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal misclassification or penalty illegality, excluding defects in reasoning.

Parole chiave

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lack of reasoning plea agreement judgment inadmissible appeal sentencing judgment procedural costs motivi di cassazione motivazione sufficiente motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNI EDISON nato il 21/07/1987 avverso la sentenza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; `‘ì

MOTIVI DELLA DECISIONE

Edison Compagni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estenso