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Ordinanza — n. 27983/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing decision as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vito Grignani's appeal against the Marsala Tribunal's sentencing decision inadmissible. Grignani argued for a violation of law regarding the sanction and lack of reasoning, but the court noted that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds. Since the alleged defects did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about the sanction or lack of reasoning, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing decision statutory grounds procedural law costs assignment motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGNANI VITO nato a MARSALA il 19/08/1980 avverso la sentenza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vito Grignani ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 73, comma 5., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e mancanza di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Preqdef7te