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Ordinanza — n. 27982/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Pasquale Pisa and Luigi Nocera inadmissible against a preliminary judgment regarding a plea bargain. The appellants argued for a lack of reasoning and the inapplicability of Article 129 of the Penal Code, but the court held these grounds were reserved for appeals against sentencing judgments, not plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible when based on defects in reasoning or the non-application of specific penal articles, as such grounds are strictly limited to appeals against the final expression of the penalty.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeals Inadmissible Grounds Sentencing Judgment Distinction Court Costs and Fines motivi di cassazione sostituzione dei motivi motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Pasquale Pisa e Luigi Nocera ricorrono, a mezzo di un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Napoli in data 17 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt.
Artt. 110, 81 cpv., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
Art. 129 cod. pen.
Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla non operatività dell'art. 129 cod. pen. in relazione all'art.49 cod.
Art. 49 cod. pen.
art. 129 cod. pen
Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla non operatività dell'art. 129 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISA PASQUALE nato a NAPOLI il 31/01/1995 NOCERA LUIGI nato a SESTO SAN GIOVANNI il 12/02/2003 avverso la sentenza del 17/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pasquale Pisa e Luigi Nocera ricorrono, a mezzo di un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Napoli in data 17 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla non operatività dell'art. 129 cod. pen. in relazione all'art.49 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2025 Il Consigliere e