Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant Angelo Marinelli. The defendant argued for a review of his conviction, but the court noted that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 103 of 2017, such appeals must be signed by a qualified defense attorney. Consequently, the court ruled that the personal filing rendered the appeal non-compliant with mandatory procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 103 l. 23 giugno 2017, n. 103: A cassation appeal against a criminal judgment must be signed by a qualified defense attorney and cannot be personally filed by the accused, rendering a personal submission inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ANGELO nato a SAN SEVERO il 14/07/1979 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Angelo Marinelli ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna resa in data 29 novembre 2023 dal Tribunale di Foggia per i reati allo stesso ascritti, riqualificate le originarie imputazioni nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre t