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Ordinanza — n. 27979/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for new arguments not previously raised or adequately argued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised five new grounds challenging the lower court's assessment of mitigating factors, the application of aggravating circumstances, and the lack of proof for general intent. The court rejected these arguments because they merely reproduced issues already examined and dismissed by the territorial court, with one argument being entirely new and another lacking sufficient evidence of a motivational defect.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments not previously raised or inadequately developed in the lower instance are inadmissible in cassation proceedings as they fail to meet the requirement of novelty and relevance for a final review.

Parole chiave

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cassation admissibility new arguments rejection criminal appeal review procedural exhaustion court costs award indennità di patrocinio costi della campagna reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Pasquale Lauriola ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa il 21 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 47 cod. pen.
Ritenuto che i cinque motivi sollevati (Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. e mancata valutazione dell'errore scusabile con riferimento all'art.
Art. 76 d.P.R. 115/2002
e mancata valutazione dell'errore scusabile con riferimento all'art. 76 d.P.R.
Art. 131-bis cod. pen.
76 per omessa valutazione delle variazioni di reddito dell'imputato intervenuta nell'anno 2018, in corso di giudizio nel quale era stato richiesto il beneficio; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod.
art. 47 cod. pen
Ritenuto che i cinque motivi sollevati (Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen.
art. 76 d.P.R. 115/2002
e mancata valutazione dell'errore scusabile con riferimento all'art. 76 d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
76 per omessa valutazione delle variazioni di reddito dell'imputato intervenuta nell'anno 2018, in corso di giudizio nel quale era stato richiesto il beneficio; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIOLA PASQUALE nato a BOLOGNA il 25/05/1961 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pasquale Lauriola ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa il 21 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In data 14 aprile 2025 sono pervenuti motivi nuovi a firma dell'avv. Maria Moscogiuri, corredati da allegati. Ritenuto che i cinque motivi sollevati (Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. e mancata valutazione dell'errore scusabile con riferimento all'art. 76 d.P.R. 115/2002; illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie criminosa contestata , nonché omessa valutazione della mancanza di prova del dolo generico; violazione del predetto art. 76 per omessa valutazione delle variazioni di reddito dell'imputato intervenuta nell'anno 2018, in corso di giudizio nel quale era stato richiesto il beneficio; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge per eccessività ed erronea applicazione dell'aggravante, nonché illegittimità del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ovvero equivalenti rispetto alla aggravante contestata) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. app.); che il primo motivo non è stato dedotto in precedenza; che, con riguardo al terzo motivo, non risulta il denunciato difetto di motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i