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Ordinanza — n. 27978/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing in plea bargain proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing aspect of a plea bargain judgment. The appellant argued for a different legal classification of the crime, but the court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the alleged error did not meet the high threshold of being immediately obvious and eccentric to the charge, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Supreme Court regarding legal qualification are only admissible if the qualification is immediately and clearly eccentric to the charge, excluding challenges to the sentencing itself.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error sentencing challenge inadmissible appeal Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati qualificati contro gli stupefacenti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
El Bouardi Youssef ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese per i reati allo stesso ascritti.
comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in ordine alla derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUARDI YOUSSEF nato il 09/11/2002 avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Bouardi Youssef ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione in ordine alla derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multís, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il