Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely repeat lower court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of points already adequately examined and rejected by the territorial court. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court had already addressed these issues. The Supreme Court ruled that such arguments lack novelty in a jurisdictional proceeding and that sentencing discretion remains with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of points already adequately examined and rejected by the territorial court in the judgment under review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAM DANIELE nato a ROMA il 14/05/1992 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Daniele Allam ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 15 dicembre 2023, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., nonché in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app. per entrambi i motivi); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigl