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Ordinanza — n. 27976/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of substantive legal analysis and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly analyze the application of Article 130 of the Code of Criminal Procedure, claiming a substantive defect rather than a mere formal inconsistency. The court rejected this, noting the first-instance judgment contained a specific analysis of the devolved issues and that the appellant's arguments were generic and lacked supporting legal or factual reasons.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds cited are generic, devoid of legal or factual support, and do not demonstrate a substantive defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of analysis procedural costs Article 130 criminal procedure allegazioni fattuali non credibili testimone anonimo verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l'illogicità dell'apparato giustificativo in relazione all'applicazione dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l'illogicità dell'apparato giustificativo in relazione all'applicazione dell'art. 130 cod.
art. 131-bis cod. pen
impugnata) ha ritenuto che la frase "pur avendo superato di poco le soglie previste dalla legge" presente nella motivazione del giudice di primo grado (e riguardante l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE ANIELLO nato a AVELLINO il 15/10/1982 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 maggio 2023 dal Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta, corretti gli errori materiali contenuti nel frontespizio della sentenza di primo grado, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Aniello Genovese per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'orario notturno. Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l'illogicità dell'apparato giustificativo in relazione all'applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., sostenendo che non si tratti di una difformità meramente esteriore tra la volontà dell'Autorità giudicante e la sua manifestazione, bensì della mancanza di un'appropriata analisi delle questioni devolute nel giudizio di primo grado.

Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, poi, prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. La Corte di appello (p. 3 sent. impugnata) ha ritenuto che la frase "pur avendo superato di poco le soglie previste dalla legge" presente nella motivazione del giudice di primo grado (e riguardante l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.), fosse un semplice refuso non dimostrativo di un mancato confronto con l'imputazione, "emergendo invece dalla parte motiva un'effettiva e specifica disamina della questione devoluta";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il