Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reiterations of already rejected first-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in applying Article 73 of the 1990 Decree regarding personal use and sentencing, but the Court found these points were already fully examined and rejected at the first instance. Consequently, the Court ruled that raising these same arguments at the cassation level constitutes an impermissible repetition of previously dismissed contentions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 309/90; The Court of Cassation cannot examine arguments that are merely reiterations of contentions already adequately examined and rejected by the territorial court in the first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE DIEGO nato a ROMA il 10/01/1983 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diego Maggiore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 2 novembre 2023 dal Giudice dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (Erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per essere la sostanza destinata ad uso personale; erronea applicazione della legge in relazione al comma 5 del citato art. 73, di cui si lamenta il mancato riconoscimento) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così