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Ordinanza — n. 27972/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug offenses as grounds are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Denis Salkurti's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the sentencing severity and the denial of generic mitigating circumstances for drug-related crimes. The court ruled that these arguments merely reproduced issues already properly examined and rejected by the lower courts, which fall outside the scope of final review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they merely reproduce grounds of criticism already adequately examined and correctly rejected by the territorial court, as sentencing discretion remains with the judge of the merits.

Parole chiave

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final review proceedings drug offenses sentencing generic mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing discretion attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKURTI DENIS nato il 07/03/1994 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denis Salkurti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa il 30 novembre 2022 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per più reati in materia di stupefacenti, riqualificati tutti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio; eccessiva entità della pena base; diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il ei