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Ordinanza — n. 27971/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction for generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drunk driving with driving under the influence, arguing for legal errors and excessive sentencing. The court rejected these grounds as generic and merely repetitive of issues already correctly dismissed by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on generic legal errors or excessive sentencing are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the territorial court without new specific allegations.

Parole chiave

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drunk driving conviction inadmissible appeal generic legal arguments Italian criminal procedure second instance review guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida esame dell'alito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA CRISTIAN nato a PORDENONE il 02/02/1977 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cristian Campagna ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia resa il 22 maggio 2023 dal Tribunale di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente e dall'orario notturno. In data 30 aprile 2025, sono pervenute conclusioni scritte a firma dell'avv. Giuseppe Muzzupappa che insite nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che i due motivi sollevati (Errata applicazione della legge penale ovvero nullità e/o inefficacia e/o inutilizzabilità dei rilievi effettuati sulla persona dell'imputato, nonché assoluzione perché il fatto non sussiste; errata applicazione della legge penale ovvero eccessiva quantificazione della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché assolutamente generici nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.).

Nel caso di specie, in particolare, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659;

Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). I Giudici di merito hanno evidenziato che nessuna allegazione negli anzidetti sensi è stata proposta dal difensore che si è limitato a doglianze meramente generiche. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giova ricordare che essa è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie (p. 3 sent. app.), sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consiglie