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Ordinanza — n. 27969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility as motive merely reproduces lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amamri Hichem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for the conviction regarding drug possession for resale, but the court found this motive merely repetitive of arguments already properly rejected by the appellate court. Consequently, the decision was upheld because the appeal did not present a new legal issue warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the sole ground raised is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the territorial court, lacking novelty or distinct legal significance.

Parole chiave

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lack of admissibility repetitive motive drug trafficking Cassation appeal procedural bar drug possession insufficient reasoning imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Amamri Hichem ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAMRI HICHEM nato il 30/09/1996 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Amamri Hichem ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione per difetto di prova sulla detenzione dello stupefacente a fini di cessione a terzi) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.).

Nel caso di specie, va in particolare osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte ha escluso la destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizione personale, dando conto della suddivisione in dosi, del quantitativo di hashish rinvenuto (da cui era possibile ricavare 97 d.m.s.), delle circostanze di tempo e luogo del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Prp