Italian court dismisses appeal as claim was waived and sentence followed agreed terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim regarding generic mitigating circumstances had been explicitly waived by the appellant. The appellant argued for a violation of Article 62-bis of the Penal Code and insufficient reasoning, but the lower court had already incorporated a mutually agreed sentence reduction. The court rejected the appeal as unfounded since the contested issue was no longer valid and the final judgment aligned with the parties' prior agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested ground was previously waived by the appellant or if the judgment strictly follows a concordated sentence without needing further motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI FRANCESCO nato a CATANIA il 30/08/1989 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco Puglisi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la carenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato attesa la piena conformità della sentenza impugnata alla richiesta concordata; risulta altresì che il motivo sulle circostanze attenuanti generiche era stato oggetto di rinuncia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il