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Ordinanza — n. 27966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUGARA' MAURIZIO nato a LOCRI il 16/07/1980 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Maurizio Lugarà ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa il 15 maggio 2018 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione ed erronea applicazione degli artt.129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., nonché difetto di motivazione per essersi il reato già prescritto perché non sarebbe mai stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale; violazione ed erronea applicazione degli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen., nonché difetto di motivazione; violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché difetto di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al secondo e al terzo motivo si vedano le pp. 2-6 sent. app.); e che dalla sentenza di primo grado emerge la contestazione della recidiva reiterata quinquennale, non risultando il reato prescritto all'epoca del giudizio di appello;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 27966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva contraffazione di merci infrazioni uniche e continuate cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., nonché difetto di motivazione; violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUGARA' MAURIZIO nato a LOCRI il 16/07/1980 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Maurizio Lugarà ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa il 15 maggio 2018 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione ed erronea applicazione degli artt.129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., nonché difetto di motivazione per essersi il reato già prescritto perché non sarebbe mai stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale; violazione ed erronea applicazione degli artt. 474, comma 2 e 648 cod. pen., nonché difetto di motivazione; violazione ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché difetto di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al secondo e al terzo motivo si vedano le pp. 2-6 sent. app.); e che dalla sentenza di primo grado emerge la contestazione della recidiva reiterata quinquennale, non risultando il reato prescritto all'epoca del giudizio di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigl