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Ordinanza — n. 27965/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for mere factual complaints lacking legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Pasquale Diaferio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diaferio challenged the lower court's sentencing under the 1990 Penal Code, arguing legal violations and insufficient reasoning. The court rejected these claims as mere factual complaints and noted that sentencing discretion is reviewable only if the lower court's decision is illogical or unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e 5 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or re-litigation of already examined issues are inadmissible in cassation, as sentencing discretion is valid when supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints sentencing discretion penal code 1990 cassation review punibilità remissione della pena capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; con riferimento all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Pasquale Diaferio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa il 9 luglio 2021 dal Gup del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 62-bis cod. pen.
73, comma 5, medesimo d.P.R.; con riferimento all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
73, comma 5, medesimo d.P.R.; con riferimento all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAFERIO PASQUALE nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 19/01/1961 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pasquale Diaferio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia resa il 9 luglio 2021 dal Gup del Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; con riferimento all'art. 73, comma 5, medesimo d.P.R.; con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (così il primo e il secondo motivo), nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 5-8 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (pp. 7 e 8 sent. app.) e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensor