Italian Court dismisses appeal against criminal penalty reduction, citing lack of admissibility for merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Ayadi's appeal inadmissible, rejecting his request to review the appellate court's penalty reduction. Ayadi argued the lower court failed to justify the application of the statutory minimum and improperly denied generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments merely reproduce issues already correctly examined and dismissed by the territorial court, leaving the sentencing discretion to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals against criminal penalty reductions are inadmissible if they merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the territorial court, as sentencing discretion remains with the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYADI GIUSEPPE nato a CATANIA il 28/03/2004 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giuseppe Ayadi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato unicamente in punto di pena la pronuncia resa il 26 febbraio 2024 dal locale Tribunale, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che i due motivi sollevati (Illogicità e/o apparenza della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; mancanza di motivazione sull'applicazione del minimo edittale previsto dal comma 5 del citato art.
73) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensor