Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and merely reproduced arguments already properly rejected by the territorial court. The appellant argued for a violation of law and misrepresentation of evidence regarding a reclassified offense, but the court found these claims lacked specific procedural violations necessary for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, merely reproducible of prior rulings, or fail to identify specific procedural violations of the trial record.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONYEHINIM LUCKY nato il 15/12/1992 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Onyehinim Lucky ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 23 ottobre 2018 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione per incompatibilità della stessa con specifici atti del processo, nonché travisamento della prova) non è consentito in sede di legittimità, perché generico, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 1 sent. app.), nonché volto ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, priva dell'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e dunque estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estenso