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Sentenza — n. 27961/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal judgment for lack of private prosecution requirement under Art. 590-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment without remittal due to a fatal procedural defect. The defendant argued for the validity of the conviction under Art. 590-bis, but the prosecution failed to file the mandatory private complaint (querela) required for this offense. Consequently, the court held that the criminal action could not proceed without this essential condition, rendering the entire judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 590-bis cod. pen.; Art. 145 d.lgs. 285/1992: The criminal action for offenses under Art. 590-bis is conditional upon the filing of a private complaint; absence of this requirement renders the prosecution inadmissible and necessitates the annulment of the judgment.

Parole chiave

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private prosecution requirement Art. 590-bis Penal Code lack of querela inadmissible criminal action annulment without remittal azione civile azione penale privata incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 590-bis cod. pen.
Giacomo Muzzupappa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
Art. 145 d.lgs. 285/1992
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 85 d.lgs. 150/2022
Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art.
art. 590-bis cod. pen
Giacomo Muzzupappa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
art. 85 d.lgs. 150/2022
Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUZZUPAPPA GIACOMO nato a VIBO VALENTIA il 02/10/1976 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giacomo Muzzupappa ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art. 590-bis cod. pen. (primo motivo); violazione di legge in riferimento all'art. 590-bis cod. pen. in relazione agli artt. 145 commi 1, 4, 5 e 140, 141 d.lgs. 285/1992, nonché vizio di motivazione (secondo motivo), violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo).

3. In data 30 aprile 2025 è stata depositata memoria a firma dell'avv. Patrizio Cuppari che insiste sulla improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

4. Dirimente risulta essere la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consi