Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as the ground is merely repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Guttà inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Guttà challenged a second-instance judgment confirming a preliminary ruling that reclassified a criminal fact under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree. The court rejected the appeal's sole ground of 'defect of reasoning' because it merely repeated arguments already properly examined and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based on a defect of reasoning is inadmissible if the alleged error is merely a reproduction of grounds already adequately examined and dismissed by the territorial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTA' FRANCESCO nato a CATANIA il 31/10/1970 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco Guttà ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 24 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Prei