Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as ground is merely reproducible of already reviewed criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely reproducible of criticism already adequately examined and dismissed by the territorial court. The appellant argued for a requalification of conduct under Article 73 of the 1990 Decree, claiming contradiction and illogicality in the lower court's reasoning. The court rejected this as an impermissible ground in a jurisdictional proceeding, ruling that such arguments must be raised before the territorial instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on the contradiction and illogicality of reasoning is inadmissible if the grounds are merely reproducible of profiles of criticism already adequately examined and correctly dismissed by the territorial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BZHETA3 KLEVIS nato il 12/11/1998 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bzhetaj Klevis ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Tivoli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consiglier