Italian Court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to wrong legal ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Sow Mamadou inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a sentencing plea judgment, arguing errors in the application of specific criminal and procedural articles. The court ruled that the cited grounds did not fall within the limited exceptions permitted for appealing a plea agreement under the relevant code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing plea judgments are restricted to specific statutory grounds and do not encompass general errors in the application of substantive criminal law provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW MAMADOU nato il 01/01/1986 YI2 avverso la sentenza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sow Mamadou ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea applicazione degli artt. 131-bis cod. pen., 129 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il P n