Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual elements supporting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Visalli's appeal inadmissible due to the complete absence of legal and factual reasons supporting his claim. The appellant argued for a lack of contradiction or illogicality in the lower court's reasoning regarding his conviction for driving a motorized cycle without a license. The court ruled that Article 581 of the Code of Criminal Procedure requires specific censure indications, which the appeal failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 103, legge 23 giugno 2017, n. 103: An appeal must contain specific legal and factual grounds; a generic claim lacking these elements is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISALLI LUIGI nato a TERMINI IMERESE il 27/10/1985 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa il 12 giugno 2023 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Luigi Visalli per il reato di guida di ciclomotore senza patente, perchè mai conseguita, con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo prospettato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato contestato) è inammissibile perché del tutto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive invero che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C