Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction for procedural and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Farhate Rahal inadmissible, upholding his conviction for cocaine trafficking. The court rejected arguments regarding the clarity of the evidence and the sentencing, ruling them as mere reiterations of lower court decisions already properly addressed. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 192, comma 2, c.p.p.; Artt. 132 e 133 c.p.: Appeals challenging the sufficiency of evidence or the appropriateness of the sentence are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the territorial courts without presenting new, specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARHATE RAHAL nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Farhate Rahal ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa il 9 febbraio 2022 dal Tribunale di Prato per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui ad entrambi i capi B dell'imputazione, secondo il canone dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, nonché violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. app.), nonché volti a prefigurare (il primo motivo), in modo anche generico, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da specifici travisamenti di emergenze processuali (così, ex multis:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio di cui al secondo motivo è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (p. 4 sent. app. Sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSATAít ,A, Il sidente