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Ordinanza — n. 27954/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had previously waived the argument regarding generic mitigating circumstances, which was the sole ground for challenging the appellate court's reduction of the sentence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has expressly or implicitly waived the specific grounds upon which the appeal is based, thereby depriving the court of jurisdiction to examine them.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds generic mitigating circumstances procedural waiver court costs and fine attenuazione della pena rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO VITANTONIO nato a BARI il 10/04/1990 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 24 ottobre 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per avere per avere ridotto la pena inflitta a Vitantonio Lovreglio, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche) è inammissibile perché, come emerge dalla sentenza impugnata e come si ricava altresì dalla lettura del verbale di udienza (del 19 settembre 2024) innanzi alla Corte di appello, il ricorrente aveva rinunciato anche al motivo riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Prfrsiiete