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Ordinanza — n. 27953/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of logical motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Dambelly Karunga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's reclassification of a crime and penalty reduction, arguing for generic mitigating circumstances and the continuity of the offense. The court rejected these claims as generic deductions and mere reproductions of issues already properly addressed by the territorial court, noting that sentencing discretion is unreviewable absent arbitrariness or manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on generic arguments or mere reproductions of previously decided points are inadmissible, and sentencing discretion is unreviewable unless arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments manifest illogicality continuity of offense sentencing discretion Cassazione ordinanza reclassification of crime attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMBELLY KARUNGA nato il 06/05/1998 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 18 settembre 2023 dal locale Tribunale per avere riqualificato il reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e conseguentemente rideterminato la pena inflitta e revocato le pene accessorie, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Dambelly Karunga. Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancanza di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della continuazione), non sono consentiti in sede di legittimità, perché prospettanti deduzioni generiche (così il primo motivo), nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (con riguardo alle attenuanti generiche si vedano le pp. 1 e 2 sent. app.).

Sul punto, giova peraltro ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; con riguardo alla richiesta continuazione del reato per cui si procede con altro già giudicato, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto (si veda la p. 2 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore fiI Pres