Cassation court dismisses appeal claiming erroneous application of recidivism law due to improper reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Coppola's appeal inadmissible, confirming the lower court's decision to uphold his conviction for recidivism. Coppola argued that the application of Article 73 of the Recidivism Law was erroneous because the underlying offense was not properly reclassified under its fifth paragraph. The court rejected this claim, ruling that the argument merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court during the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. 309/90; Art. 600 c.p.p.: An appeal claiming erroneous application of recidivism provisions based on a failure to reclassify the underlying offense is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the territorial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20 giugno 2022 dal locale Tribunale per avere rideterminato la pena inflitta a Giovanni Coppola, ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 della medesima disposizione), non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 Il Consiglie