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Ordinanza — n. 27951/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-palese qualification errors under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lucian Ionut Irimiciuc inadmissible. The applicant challenged the lower court's application of the principle of continuity and the legal qualification of facts, arguing for a violation of law regarding the characterization of the offense. The court rejected these claims because the alleged errors were merely evaluative and not immediately obvious or eccentric to the charge, thus failing the strict admissibility threshold set by recent jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal alleging an error in the legal qualification of facts is inadmissible unless the error is immediately and clearly eccentric to the charge, excluding mere evaluative mistakes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error principle of continuity Art. 448 c.p.p. evaluative error exclusion risarcimento per atto illecito sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
In motivazione la Core ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRIMICIUC LUCIAN IONUT nato il 27/02/1983 avverso la sentenza del 04/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZEtdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 4 ottobre 2024 il Tribunale di Firenze applicava, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 21 marzo 2022, nei confronti di Irimiciuc Lucian Ionut un aumento rispetto alla pena inflitta con la predetta sentenza pari a mesi 10 di reclusione ed € 2000 di multa avendolo ritenuto colpevole dell'ulteriore condotta ascritta, determinando, pertanto, la pena complessivamente da irrogare a carico del prevenuto in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euri 10.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto;

Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

In motivazione la Core ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01) caso che la presente sentenza non manifesta; che il ricorso devi< perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensoreDEpost TA il Pr