Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing and statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Coppola Ciro Antonio inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the defendant was caught committing drug trafficking in a manner inconsistent with the alleged minor nature of the offense and lacked justification for mitigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly identifies facts contradicting the alleged minor nature of the crime or the lack of justification for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA CIRO ANTONIO nato il 12/12/2000 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 16 maggio 2024 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del giorno 1 dicembre 2021 con cui il Tribunale di Foggia in composizione monocratica aveva condannato Coppola Ciro Antonio alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento per non avere i Giudici del merito applicato l'invocato art. 131-bis cod. pen. che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere trattati unitariamente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha escluso tanto l'applicabilità dell'invocato art. 131-bis cod. pen. quanto delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla circostanza che il Coppola fosse stato colto mentre svolgeva attività di spaccio con modalità tali da escludere la particolare tenuità dell'offesa come la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche; che, in particolare, i giudici del merito hanno segnalato la non contestata significativa quantità di sostanza stupefacente nella disponibilità del prevenuto e la natura non disorganizzata della attività delittuosa da lui svolta, fattori costituenti elementi logicamente in contrasto con la postulata particolare tenuità del fatto, mentre, per ciò che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata evidenziata, con motivazione non specificamente contestata, la mancanza di ragione che avrebbero potuto giustificare il beneficio; che il ricorso devtperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere es