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Ordinanza — n. 27947/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of merit regarding subjective intent in tax fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's finding of subjective intent was legally sound. The appellant argued the lack of specific intent to defraud should have negated the crime, but the court found the deliberate omission of correct income information constituted sufficient dolo. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's assessment of subjective intent is free from logical or legal defects, as deliberate omission of truthful information regarding income constitutes the requisite dolo for the crime.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility subjective intent dolo tax fraud omission procedural costs award criminal appeal merit prova del dolo elemento soggettivo responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBINO PIETRO nato a ERICE il 21/10/1996 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 luglio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 3 novembre 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato Trombino Pietro alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte palermitana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha considerato pienamente integrati gli elementi costitutivi del reato contestato osservando che la mancanza in cui sarebbe incorso l'imputato omettendo di fornire le corrette informazioni al fine di percepire il reddito di cittadinanza, non esclude la sussistenza del dolo, avendo quello consapevolmente omesso di fornire la corretta informazione; che il ricorso devd.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr