Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive generality and lack of specific criticism on motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marino Marzia inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in applying the law regarding the subjective element of the crime but failed to provide specific criticism of the appellate court's reasoning. The court rejected this claim as excessively generic, noting that the appellant merely censured the decision without articulating any specific critique of the motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic and fail to articulate specific criticism of the motivation, unless the party is not at fault in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO MARZIA nato a MARSALA il 22/07/1997 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 9 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la precedente sentenza del giorno 21 aprile 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva condannato Marino Marzia alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato contestato;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità atteso che la ricorrente si è limitata a censurare acriticamente la decisione della Corte di appello palermitana senza articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensorQ il Presi