Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive generality and lack of specific criticism on sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cannizzo Gaspare inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper motivation regarding his guilt, but the court found his arguments merely repetitive of previous proceedings without specific critique. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure for failing to meet the threshold of a specific legal objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic and merely reiterative of arguments already examined in lower courts, lacking specific criticism on the motivation of the territorial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZO GASPARE nato a CALTANISSETTA il 28/08/1975 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la precedente sentenza del giorno 12 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Cannizzo Gaspare alla pena di anni 3 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della sua colpevolezza.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto il Cann'izzo con il proprio ricorso si è limitato a riproporre in termini meramente reiterativi gli argomenti già svolti e vagliati in sede di gravame omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale; che il ricorso deva, perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Presi