Cassation appeals dismissed as inadmissible due to failure to meet strict statutory grounds for challenging plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Cuccia Pietro and Cuccia Rosario inadmissible. The defendants challenged their conviction and sentence for specific crimes, arguing procedural flaws under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, which the appellants failed to satisfy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific statutory grounds; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUCCIA PIETRO nato a ENNA il 13/12/1972 CUCCIA ROSARIO nato a LEONFORTE il 18/08/1999 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNArdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza, depositata il 24 settembre 2024 ed emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Enna ha applicato nei confronti di Cuccia Pietro la pena di mesi 14 di reclusione e nei confronti di Cuccia Rosario la pena di mesi 6 di reclusione avendoli ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con unico atto di ricorso articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che nel caso di specie i ricorrenti non hanno formulato alcune dei motivi appena citati; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor