Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to excessive genericity in the lack of examination of acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of objection was excessively generic. The appellant merely criticized the appellate court's partial reform of the conviction without specifying how the alleged lack of examination of acquittal grounds would be substantiated. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds of objection are excessively generic, failing to specify how the alleged defect would be substantiated, unless the party acted without fault.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PISA PINO nato a NAPOLI il 05/10/2001 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 6 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato De Pisa Pino, avendolo riconosciuto colpevole dei reati ascritti, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 16.000 di multa riducendo la pena in complessivi anni 3 di reclusione ed C 14.000 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare acriticamente il provvedimento impugnato omettendo di specificare in che modo si sarebbe sostanziato il vizio dedotto; che il ricorso devt.perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pre