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Ordinanza — n. 27933/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding drug trafficking qualification under Art. 75 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ricciotti Giuseppe inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower courts incorrectly failed to qualify his actions under Article 75 of the DPR 309/1990 regarding drug trafficking. The court found the appeal manifestly unfounded because the appellate court correctly relied on statements from the Soriente witness confirming the purchase of drugs found on the appellant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 75 DPR 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the territorial court's evaluation of facts and legal qualification is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking qualification manifestly unfounded appeal DPR 309/1990 Article 75 procedural costs condemnation trattamento residenziale delle dipendenze dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 75 del D.P.R. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIOTTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/08/1992 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; , Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del giorno 1 giugno 2023 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato Ricciotti Giuseppe, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato per non aver i Giudici del merito riqualificato i fatti di causa nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 75 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto il Ricciotti coinvolto nell'attività di spaccio dando rilievo alle dichiarazioni rese in sede di SIT dalla Soriente la quale confermava di aver acquistato lo stupefacente rinvenuto in suo possesso dall'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr