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Ordinanza — n. 27931/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding generic mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Kruja Amarildo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism to be manifestly unfounded. Consequently, the lower court's conviction for drug trafficking was upheld without the need for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, specifically when the territorial court has correctly excluded mitigating circumstances or applied recidivism laws without logical or legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances recidivism application procedural costs drug trafficking conviction Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990
Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRUJA AMARILDO nato il 30/01/1988 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 30 settembre 2024 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 1 luglio 2023 con cui il Tribunale di Roma, in esito a procedimento svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato Kruja Amarildo alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 1.340 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, riqualificata la condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'errore di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo al fatto che il prevenuto ha posto in essere il reato contestato mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente applicato la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. riscontrando una pluralità di precedenti gravanti sul ricorrente, espressivi di una accentuata pericolosità sociale; che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor