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Ordinanza — n. 27928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning regarding statutory penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mira Radosavljevic Tronnolone inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly apply Article 131-bis of the Penal Code and imposed an insufficient sentence for the illegal construction offense. The court rejected this claim, noting that the territorial court's assessment of the work's scale and gravity justified the penalty without needing specific statutory application, and since the sentence was below the medium standard, no specific reasoning was legally required.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks specific reasoning regarding the application of a specific statutory provision when the imposed penalty falls below the medium standard and the court has adequately addressed the gravity of the conduct.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 131-bis penal code illegal construction offense specific reasoning requirement penalty below medium standard procedural costs award Cassa delle ammende adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC TRONNOLONE MIRA nato a VENARIA REALE il 12/12/1986 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2024 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del 9 gennaio 2023 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato Mira Radosavljevic Tronnolone alla pena di mesi 2 di arresto ed C 4.000 di ammenda avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la inadeguatezza della pena inflitta;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha escluso, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla dimensione ed alla consistenza dell'opera abusiva realizzata tale da escludere la particolare lievità del fatto; che, essendo stata contenuta la pena inflitta ben aldi sotto del "medio edittale" non vi era l'obbligo di una specifica motivazione, avendo, per altro, la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità della condotta posta in essere; che il ricorso deviperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Pr