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Ordinanza — n. 27927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; late submission triggers costs under Art. 616 c.p.p. and Constitutional Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for cassation. The appellant argued against a conviction for recidivism and sentencing issues, but the court noted the appeal was submitted in October 2025, well after the deadline expired in September 2024. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 Cost.; The failure to file a cassation appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, and the party is liable for costs unless they can prove they were not at fault for the delay.

Parole chiave

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untimely appeal cassation deadline procedural costs Cassa delle ammende Art. 616 c.p.p. sanzioni penali gravità della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORGAN YASSER nato a BOLOGNA il 17/07/2001 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 21 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il giorno> novembre 2023 con cui Zorgan Yasser veniva condannato alla pena di mesi IO di reclusione ed C 2.000 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando tre motivi di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento rispettivamente alla mancata dosimetria della pena inflitta, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; osserva il Collegio che l'impugnata sentenza è stata pronunziata il giorno 21 maggio 2024 e la relativa motivazione è stata depositata, tempestivamente dato il termine di 90 giorni indicato in dispositivo per tale incombente, in data 19 giugno 2024; considerato che il temine per la presentazione della impugnazione ora in esame è iniziato, pertanto, in data 19 agosto 2024, che, cadendo nel periodo di sospensione dei termini stante il periodo feriale, deve intendersi postergato al 1 settembre 2024; essendo stato il ricorso per cassazione presentato solo il 18 ottobre 2025 questo deve essere dichiarato tardivamente proposto; che il ricorso devie perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore i