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Ordinanza — n. 27926/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to filing outside statutory grounds for plea bargain challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible because they were submitted outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain judgments. The appellants argued for a lack of reasoning regarding potential acquittal elements and legal qualification errors, but the court found these grievances did not meet the narrow exceptions in Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality; generic complaints regarding motivation or acquittal elements are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain judgment inadmissible appeal statutory grounds legal qualification error procedural costs Cassation appeal motivation defect proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAHHALI WALID nato il 01/04/1997 RAQIB NOR EDDINE nato il 13/10/1989 HAFID YOUNESS nato il 07/01/1995 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESEidato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il G.I.P. del Tribunale di Varese ha applicato nei confronti di Rahhali Walid e di Raquib Nor Eddine per i reati loro ascritti la pena di anni 3 di reclusione ed C 14.000 di multa e in quelli di Hafid Youness la pena di mesi 4 di reclusione ed C 2.000 di multa a tutolo di aumento per la continuazione con altri reati oggetto di precedente sentenza; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Rahhali Walid e Raquib Nor Eddine con distinti ricorsi di medesimo contenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che, a sua volta, Hafid Youness ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che i ricorsi - trattati ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che in deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», cosa che non è avvenuta in questo caso; che anche per quanto attiene alla censura relativa alla erronea qualificazione del fatto la assoluta genericità della doglianza ne impone la inammissibilità; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensor